PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

Art. 3.

      1. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 4.

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».