1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».
1. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».